DPR 380/2001 Testo Unico dell’edilizia – punti principali

Secondo il DPR 380/2001 Testo Unico dell’edilizia le attività che non richiedono alcun titolo edilizio sono:
  • la demolizione e ricostruzione dei pavimenti, degli intonaci dei tramezzi, o anche dei tramezzi stessi qualora vengano demoliti per essere ricollocati esattamente allo stesso punto dell’originale;
  • la sostituzione delle porte interne e degli infissi esterni (porte, finestre e lucernari);
  • la tinteggiatura delle pareti interne ed esterne o dei soffitti; Attenzione agli edifici vincolati dalla Soprintendenza ai beni architettonici, per i quali è richiesta una specifica autorizzazione (nullaosta), anche nel caso di ripristino delle pitture o dell’intonaco in rapporto a decorazioni e affreschi di edifici storici;
  • la sostituzione della caldaia o dei radiatori, la riparazione della recinzione, l’installazione di tende da sole (attenzione al regolamento condominiale e al decoro di facciata), la sostituzione o la riparazione di camini, la sostituzione dei sanitari, la riparazione dell’impianto elettrico, di riscaldamento o del gas;
  • l’installazione o la sostituzione di citofoni, videocitofoni, antenne o telecamere, tende, ringhiere, parapetti, cancellate, recinzioni, muri di cinta, grondaie, davanzali, cornicioni, tegole;
  • la riparazione e/o la sostituzione delle canalizzazioni fognarie senza apportare modifiche al percorso o alle dimensioni delle tubazioni;
  • eliminazione delle barriere architettoniche.
La CILA

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, è una pratica introdotta nel 2010 con la Legge 73, Essendo una comunicazione, non necessita dell’approvazione del Comune. Puoi iniziare subito i lavori, oppure fissare una data all’invio della pratica. Viene presentata dal proprietario, o da chiunque sia titolare di un “diritto reale”,  presso il Comune (Sportello Unico per l’Edilizia SUE) territorialmente competente. Il coinvolgimento di un professionista abilitato (“progettista” o “tecnico asseverante”) è comunque necessario per la compilazione delle dichiarazioni e asseverazioni di sua competenza. Il tecnico, difatti, dichiara che le opere realizzate tramite Cila rispettano la normativa in materia e realizza gli elaborati grafici (planimetrie, sezioni, prospetti etc.). La Cila non ha scadenze e di conseguenza non si richiedono proroghe, per eventuali varianti se ne presenta una nuova.

  • rifacimento di fognature esistenti
  • riordino degli spazi interni: spostamento di tramezzi e dei divisori non portanti, la creazione di controsoffittature in cartongesso (in quanto abbassano la quota); l’apertura, la chiusura o lo spostamento di porte ed infissi, rifacimento di impianto fognario privato, realizzazione piscina esterna, installazione e posa in opera di canna fumaria etc;
  • frazionamento (divisione di una unità immobiliare in due o più) o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso;
La SCIA

Segnalazione certificata di inizio attività: sostituisce la CILA, consente di iniziare subito i lavori tuttavia l’amministrazione può verificarme la regolarità della segnalazione entro 60 giorni. L’intervento riguarda opere che insistono su:

  • elementi strutturali (muri portanti, travi, pilastri, solai etc.), per cui occorre il progetto redatto da un Ingegnere e depositato in comune o caricato sul sistema informatico regionale (in Lombardia MUTA) prima di effettuare il getto in calcestruzzo. Esempi tipici sono la cerchiatura di una porta o di una finestra su muro portante, la realizzazione di un solaio, il rifacimento del tetto, il consolidamento delle fondazioni, dei pilastri o delle travi, la perforazione di un pozzo artesiano;
  • cambio di destinazione d’uso.
Il PERMESSO DI COSTRUIRE (PdC)

Si usa per le nuove costruzioni, le sopraelevazioni, gli ampliamenti o le opere di ristrutturazione pesante. Viene rilasciato entro 30 giorni dal deposito ed entro i successivi 90 giorni viene accolto con silenzio assenso. L’inizio lavori deve avvenire entro 1 anno e completarsi entro 3 anni. Le comunicazioni vengono fatte sul portale Impresa in un giorno

Le SANZIONI

Se non hai comunicato la pratica al Comune dovrai pagare una sanzione pari a 1.000 euro. Questo abuso può essere sanato tramite “Cila o Scia in sanatoria” detto anche accertamento di conformità. Dopo aver consegnato il modello e gli allegati, dovrai aspettare la verifica e l’approvazione da parte del Comune e i tempi dipendono dai funzionari e dalla mole di lavoro che devono smaltire. Si va dal mese ai sei mesi dei grossi centri abitati e “impreparati”.

Tale sanzione è ridotta di due terzi (333 euro) se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione, tramite “Cila o Scia tardiva”.

La PAESAGGISTICA

Qualora un soggetto proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene voglia intervenire su un immobile o un’area tutelati dal punto di vista paesaggistico, è necessario che, oltre al titolo edilizio previsto per la tipologia di intervento, richieda l’autorizzazione paesaggistica.

L’autorizzazione non è richiesta nei seguenti casi (art. 149):

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste tutelati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Il richiedente presenta al soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione apposita istanza, corredata dalla necessaria documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica, redatta da un tecnico abilitato secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

L’amministrazione competente esamina l’istanza, la documentazione e la relazione paesaggistica relative all’intervento per il quale si richiede l’autorizzazione, verificandone la completezza e, se necessario, richiedendo le opportune integrazioni e svolgendo gli accertamenti del caso; la medesima amministrazione provvede entro 40 giorni alla trasmissione di tale documentazione alla Soprintendenza, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa e con una proposta di provvedimento, nonché dando comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente.
Il Soprintendente, ricevuta la documentazione, esprime sulla richiesta il proprio parere vincolante, comunicandolo all’amministrazione entro i 45 giorni successivi alla ricezione degli atti.

Sono quindi necessari circa 90 giorni dalla presentazione ed ha una durata di 5 anni.